La costituzione di una società è un processo che prende vita da un atto notarile. Il notaio, in tale occasione, viene chiamato non a redigere un atto standard, bensì a dare forma alla volontà delle parti, creando così le regole che disciplineranno la vita all’interno della società.
Per questo un atto che a volte viene visto come una mera formalità è in realtà un momento fondamentale della vita sociale: è il momento in cui i soci, guidati dal comune volere di intraprendere un’attività economica in comune, decidono come saranno disciplinati i loro rapporti (societari) in futuro. Le società che si possono costituire sono di diversi tipi, tutti regolati dal codice civile e dalla legislazione complementare. Nella costituzione di società possono essere messe in atto delle operazioni particolari, ognuna di grande rilievo. Vediamole insieme.
Le trasformazioni
Si ha una trasformazione di società quando c’è una variazione della tipologia sociale. In tal caso, si può avere una trasformazione omogenea (ovvero quando c’è una variazione sia da un modello all’altro di società di persone o di società di capitali, che da una società di persone in una società di capitali o viceversa) o eterogenea (ovvero quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso, come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, o viceversa).
La trasformazione, è bene precisare, non incide sui diritti e sugli obblighi della società che l’ha effettuata. Conseguentemente, i rapporti processuali proseguono in capo all’ente trasformato. Più in generale, l’atto di trasformazione deve sempre rispettare la disciplina del nuovo tipo sociale e sulle relative pubblicità. È necessario, inoltre, che la cessazione della società che effettua la trasformazione sia sottoposta alla pubblicità a tal fine richiesta. Solo il rispetto di tutti i necessari adempimenti pubblicitari conferisce effetto alla trasformazione e ne preclude la pronuncia di invalidità, fatti salvi i diritti dei terzi e dei partecipanti alla società trasformata.
Le fusioni
Anche la fusione costituisce un’operazione straordinaria a disposizione delle società, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’organizzazione produttiva. Anch’essa rappresenta una fase importante della vita dell’impresa ed è spesso associata a delicati momenti di transizione. In generale, si ha una fusione quando due o più società si uniscono. Tale operazione si distingue, come la trasformazione, in omogenea ed eterogenea, a seconda degli enti interessati. In aggiunta, la fusione può avvenire per incorporazione di una società a un’altra, o attraverso la creazione di una nuova società.
Da questa tipologia di operazione straordinaria ne restano escluse le società in liquidazione. I rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono ma proseguono in capo alla società che ne risulta.
Il procedimento di fusione si articola nella predisposizione di un progetto di fusione e di una serie di ulteriori documenti prescritti dal legislatore, nella delibera di fusione da parte di tutte le società partecipanti secondo le modalità previste per le modifiche dell’atto costitutivo, nel deposito e nell’iscrizione di tale delibera nel registro delle imprese. Si potrà procedere all’esecuzione della fusione solo decorsi due mesi da tale iscrizione senza che l’eventuale opposizione dei creditori abbia determinato il giudice a interrompere l’operazione. La fusione vera e propria avviene attraverso la stipula da parte degli amministratori delle società interessate di un atto di fusione, redatto in forma pubblica e sottoposto all’iscrizione nel registro delle imprese. Tale atto può essere stipulato anche prima del decorso del termine di due mesi dal deposito della delibera di fusione nel registro delle imprese. In questo caso, le società devono aver soddisfatto tutti i creditori o acquisito il loro consenso all’operazione o depositato le somme necessarie al pagamento dei crediti in un conto vincolato presso una banca.
I conferimenti
Si tratta dell’esecuzione di determinate prestazioni, di carattere patrimoniale, in favore della società, volte a costituirne il patrimonio sociale o il capitale sociale. Senza un patrimonio o un capitale, infatti, alla società sarebbe preclusa la possibilità di svolgere qualunque tipo di operazione sul mercato. Ciò renderebbe la sua costituzione assolutamente inutile o fittizia. Ma cosa sono esattamente i conferimenti? Secondo il codice civile, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il contratto di società è un contratto consensuale, che si perfeziona, appunto, con l’assunzione dell’obbligo di conferimenti, indipendentemente dalla sua esecuzione. Dunque, una società viene costituita quando due soci assumono l’obbligo di conferire, nel patrimonio o nel fondo, beni o servizi. Si può pertanto definire il conferimento come l’obbligo principale per il socio scaturente dal contratto di società. Avrà ad oggetto dei beni o servizi, che passeranno dal patrimonio del socio al patrimonio della società.
Le scissioni
La scissione è l’operazione opposta alla fusione, per la quale il patrimonio di una società viene suddiviso in tutto o in parte tra altre società già esistenti o di nuova costituzione. Queste ultime vengono chiamate beneficiarie. Anche in questo caso vengono escluse le società in liquidazione che abbiano già avviato la distribuzione dell’attivo. Il procedimento di scissione inizia con la predisposizione di un progetto di scissione, degli atti richiesti agli amministratori e della relazione degli esperti. Come nel caso della fusione, si susseguono le fasi della deliberazione della scissione, dell’iscrizione nel registro delle imprese e della stipulazione dell’atto di scissione. Il codice civile, infine, prevede una garanzia per i creditori delle società interessate della scissione prevedendo che ciascuna di queste sia responsabile in solido dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Tutto ciò, per ognuna, nei limiti del valore del patrimonio loro trasferito o rimasto.
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